Art. 17.
(Attività internazionale).

      1. La regione autonoma può concludere accordi con Stati, a esclusione dei trattati di natura politica, nelle materie in cui ha competenza, secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto. La legge regionale statutaria disciplina le relative procedure.
      2. La regione autonoma partecipa alla formazione degli accordi internazionali di interesse regionale e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli stessi nelle materie di propria competenza e nel rispetto delle procedure prescritte dalla legge regionale statutaria, secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.
      3. La regione autonoma può svolgere attività di rilievo internazionale e promozionali all'estero, nonché concludere intese con enti territoriali interni ad altro Stato nelle materie in cui ha competenza legislativa dandone semplice comunicazione preventiva al medesimo Stato. La legge regionale statutaria disciplina le relative procedure.
      4. Le ulteriori modalità per l'esercizio del potere estero della regione autonoma sono stabilite dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.

 

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